IL SUPERBONUS E GLI ALTRI BONUS EDILI ENTRO LA FINE DEL 2023

 

Proroga del superbonus 110% al 31 dicembre 2023

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 104/2023, che all’art. 24 concede l’estensione dell’agevolazione del superbonus 110% dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 per coloro che alla data del 30 settembre 2022 abbiano completato i lavori per il 30% dell’intervento complessivo.

 

Si tratta di una nuova proroga per le unifamiliari: 3 mesi in più per completare i lavori sugli edifici unifamiliari e assimilati (villette) con agevolazione al 110%. L’obiettivo è quello di consentire l’ultimazione dei lavori a chi sta eseguendo interventi su edifici unifamiliari ed ha già raggiunto il 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022.

 

Proroga superbonus 110% unifamiliari a fine dicembre 2023

Il decreto Omnibus, approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2023, prevede, per gli edifici unifamiliari (e unità indipendenti site in edifici plurifamiliari) che al 30 settembre 2022 hanno raggiunto il 30% dei lavori complessi, la proroga di 3 mesi, dal 30 settembre al 31 dicembre 2023, del termine ultimo entro cui devono essere sostenute le spese per poter beneficiare della maxi-detrazione con aliquota superbonus al 110%.

A seguito della proroga, quindi, per le unità unifamiliari che hanno completato almeno il 30% dei lavori totali entro il 30 settembre 2022, è possibile fruire del superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Si sottolinea che il decreto non modifica il termine previsto per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti ubicate nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023 (indicati nell'allegato 1 al D.L. n. 61/2023), che resta fissato al 31 dicembre 2023.

Pertanto, come disposto dal comma 10 dell’art. 1 del D.L. n. 61/2023, per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti ubicati nei territori alluvionati, sui quali al 30 settembre 2022 sia stato completato almeno il 30% dei lavori, la detrazione nella misura del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Si ricorda che, per la corretta individuazione la data di sostenimento della spesa, per le persone fisiche deve essere considerata la data dell'effettivo pagamento (criterio di cassa), da effettuarsi mediante bonifico bancario o postale da cui deve risultare:

- la causale del versamento;

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

- il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Da più parti, imprese e professionisti interessati agli interventi che danno diritto al superbonus si chiedevano se potere beneficiare del superbonus (energetico o sismico) sugli edifici unifamiliari per le spese sostenute dopo il 1° ottobre 2022, qualora vi fossero dei maggiori costi sostenuti successivamente all’attestazione del direttore dei lavori del rispetto del requisito del 30% dell’intervento complessivo che dava titolo per la fruizione dell’aliquota del 110% anche per le spese sostenute successivamente alla predetta data.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n.17/E del 26 giugno 2023 nel paragrafo “Edificio unifamiliare e immobili funzionalmente indipendenti” ha affermato che:

“Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 (termine oggi prorogato al 31 dicembre 2023) a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non rientranti nel Superbonus. Tale condizione si considerata rispettata anche se l’ammontare corrispondente all’intervento complessivo aumenti a seguito di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso, oppure a causa di un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale, e tali circostanze determinino la riduzione della predetta percentuale. Restano, invece, escluse dal superbonus le spese riconducibili a nuovi interventi, non inizialmente previsti nell’intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso. Come più volte chiarito, per le spese relative a tali nuovi interventi è possibile avvalersi delle detrazioni eventualmente spettanti in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di efficientamento energetico, in presenza dei requisiti previsti dalle relative discipline agevolative, nei limiti di spesa ivi previsti”.

Sostanzialmente, qualora vi siano spese relative a nuovi interventi non previsti nell’intervento complessivo originario e non necessari al completamento dello stesso, le stesse spese potranno beneficiare delle detrazioni “ordinarie” (bonus casa, ecobonus o sismabonus) nel rispetto degli adempimenti previsti e non potranno essere agevolate ai sensi dell’articolo 119, D.L. 34/2020.

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SUPERBONUS DEL 110% E LE VERIFICHE AL 30 SETTEMBRE SUI LAVORI ESEGUITI AL 30%

 

Superbonus 110% ai condomini fino a dicembre 2023

Continua ad applicarsi l’aliquota del superbonus 110%, fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi eseguiti sui condomini, a condizione che si tratti di:

a) interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

b) interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1129 c.c., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti presentata la CILA;

c) interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 18.11.2022 e il 24.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1129 c.c., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, risulti presentata la CILA;

d) interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 

Superbonus al 90% entro il 31 dicembre 2023

Invece, per i lavori iniziati nel 2023 dal condominio o dal proprietario unico di un edificio composto da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, spetta una detrazione del 90% fino al 31 dicembre 2023. Per usufruire del superbonus 90% sono necessarie tre condizioni:

1)     l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale;

2)     il beneficiario della detrazione deve possedere un “quoziente familiare”, riferito all’anno precedente, non superiore a 15.000 euro;

3)     il contribuente deve possedere un diritto reale di godimento sull’immobile (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, ecc.).

Per il calcolo del quoziente familiare si sommano i redditi complessivi posseduti nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa da tutti i componenti del nucleo familiare, diviso poi per un coefficiente che dipende dal numero dei componenti e che può arrivare a un massimo di 4 per i nuclei composti, oltre che dal contribuente e dal coniuge, anche da almeno altri 3 familiari a carico del contribuente e/o del coniuge. Il coefficiente dovrebbe variare in funzione del numero di familiari a carico, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel co. 2 dell’art. 12 del Tuir. Esempio 1) - nucleo familiare di 5 persone con reddito complessivo del nucleo familiare di 40.000 euro: 40.000/4 = 10.000 (< 15.000 euro ok superbonus 90%). Esempio 2) - nucleo familiare di 2 coniugi con reddito nucleo familiare di 16.000 euro marito + 5.000 euro la moglie: 21.000/2 = 10.500 (< 15.000 euro ok superbonus 90%).

Per le spese sostenute nel 2024 il superbonus dal 90% scende al 70%, e poi ancora al 65% per le spese sostenute nel 2025. Dal 2026 non è più prevista.

 

Contributi per i soggetti a basso reddito

Con il Decreto del Mef datato 31 luglio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023) sono state fissate le regole e le modalità per richiedere il contributo destinato ai soggetti a basso reddito che stanno beneficiando del cosiddetto superbonus.

L’art. 9, co. 3 del D.L. 176/2022, dopo aver ridotto gli effetti del superbonus applicabile a partire dal 2023 (principalmente in questa sede interessa il fatto che la misura della detrazione sia passata dal 110% al 90%), ha introdotto uno specifico contributo a favore dei soggetti a basso reddito, rinviando ad un successivo decreto le regole operative, al fine di compensare in capo a tali soggetti la contrazione del beneficio.

Il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, sostengono spese riferibili al superbonus per gli interventi su edifici interamente posseduti composti da due a quattro unità immobiliari, o su parti comuni di edifici condominiali, o sulle singole unità immobiliari (oggetto di interventi “trainati”) site all’interno dei predetti edifici o condomini, ovvero ancora su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.

Le condizioni per fruire del bonus sono le seguenti:

·          che il richiedente abbia un reddito di riferimento nell’anno precedente non superiore a 15.000 euro;

·          che il richiedente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;

·          che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del richiedente.

Il contributo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro (in caso di più contitolari dell’immobile il tetto di spesa va ripartito tra i soggetti beneficiari); il contributo viene calcolato limitatamente alle spese per le quali i bonifici siano effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2023.

L’importo del contributo che viene concesso non può essere superiore al 10% delle spese sostenute ammesse al superbonus, tenendo comunque conto dell’ammontare complessivo delle spese stanziate, pari a 20 milioni di euro (quindi, se saranno molte le istanze presentate, il contributo potrebbe essere corrispondentemente rideterminato al ribasso).

L’ammontare effettivo del contributo spettante, pertanto, sarà noto solo dopo la presentazione delle istanze (e sarà fissato con uno specifico provvedimento ministeriale).

Il contributo spettante verrà erogato con bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dal contribuente nell’istanza e non sarà rilevante fiscalmente.

Il decreto fissa anche il termine entro il quale l’istanza dovrà essere presentata, esclusivamente in forma telematica (avvalendosi eventualmente anche di intermediari abilitati): il 31 ottobre 2023.

Le modalità di compilazione ed il contenuto dell’istanza saranno definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (che sarà emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, avvenuta come detto il 25 agosto scorso).

 

Detrazione del 50% dell’Iva su acquisto di immobili in classe A o B entro dicembre 2023

Con la Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022 co. 76) è tornata la possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva versata per l’acquisto da imprese di costruzione, entro il 31 dicembre 2023, di case in classe energetica A o B.

Il bonus case green è uno sconto fiscale a favore di chi intende acquistare abitazioni ad alta efficienza energetica direttamente dalle imprese costruttrici. Hanno, quindi, diritto all’agevolazione le persone fisiche che comprano un’abitazione di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente, direttamente dalle imprese costruttrici.

L’agevolazione consiste in una detrazione pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto; ciò vuol dire che più cresce il prezzo della casa e dell’Iva, più il valore della detrazione aumenta.

La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

 

Bonus mobili ed elettrodomestici a 8.000 euro entro il 31 dicembre 2023

Anche se la detrazione su mobili e arredi è confermata fino al 2024, per il 2023 il limite di spesa è di 8mila euro, mentre dal 2024 scende a 5mile euro per l’acquisto di mobili, elettrodomestici ed arredi da destinare agli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione edilizia iniziata nell’anno dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente (ma prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici). Dal 2025 non è più prevista.

L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute per l’acquisto di:

a) Mobili/Arredi: rientrano tra gli “arredi” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques, etc.) che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Sono inclusi nell’agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.

b) Grandi Elettrodomestici: rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica; a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi e chi vorrà usufruire del bonus dovrà comunicare all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) gli acquisti fatti.

 

Quali sanzioni per lavori incompiuti

Il mondo dei bonus edili può in alcuni casi fare incappare i proprietari di immobili in disavventure: cantieri abbandonati, lavori interrotti o mai avviati, imprese appaltatrici irreperibili o latitanti.

Quando il quadro è così problematico, è lecito domandarsi in quale misura il contribuente possa opporsi al recupero delle detrazioni fiscali derivante dal mancato completamento dei lavori affidati. La migliore gestione del problema consiste sempre nell’ideale conclusione degli interventi, anche a costo di cambiare in corsa l’impresa affidataria dei lavori.

Ma quali sono le sanzioni previste per chi omette una o più irregolarità nella procedura del superbonus?

L’Agenzia delle Entrate avrà 8 anni di tempo per analizzare i documenti presentati e verificare eventuali irregolarità, errori, omissioni nella procedura. Nel caso in cui l’Agenzia riscontrasse una o più irregolarità, il beneficiario del bonus potrebbe incorrere in spiacevoli provvedimenti:

- una sanzione pari al 30% del credito utilizzato (perdita parziale del beneficio), in “caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti” (art. 13 del D.Lgs. 18.12.97, n. 471, comma quarto), applicabile quindi a lavori regolarmente effettuati ma con alcune irregolarità (come il superamento del tetto di spesa);

- una sanzione dal 100% al 200% dei crediti inesistenti utilizzati con perdita totale del beneficio (art. 13 del D.Lgs. 18.12.97, n. 471, comma quinto), applicabile per lavori di riqualificazione mai terminati o materialmente eseguiti;

- sanzioni penali, in caso di gravi violazioni e illeciti che costituiscano reato. E’ bene tenere sempre a mente che le indagini dell’Agenzia delle Entrate non sono semplici controlli fiscali, ma si avvalgono della collaborazione del Tribunale;

- una piccola omissione nella documentazione presentata, potrebbe causare uno stop della banca nell’operazione di cessione del credito, con la conseguente perdita del bonus e il rischio di dover compensare le spese.

 

 

12/09/2023

 

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